Cassazione, nulla multa Telelaser se manca segnaletica

Giro di vite per le multe con il Telelaser: secondo la Corte di Cassazione, sono da ritenersi nulle le contravvenzioni inflitte con questo dispositivo se manca, lungo la strada, la segnalazione preventiva dell'apparecchio. Secondo gli ermellini infatti ''l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocita' previsto in un primo momento per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia'' deve essere esteso anche ''a tutti i tipi e modalita' di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, percio' si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilita' degli organi di polizia''.

In particolare, la Seconda sezione civile - sentenza 13727 - si e' cosi' espressa su un ricorso di un automobilista di Parma, Michele R., che il 26 luglio 2007 si era visto multare per mancato rispetto del limite di velocita' da un apparecchio telelaser non preventivamente segnalato. Secondo il Tribunale di Parma la multa doveva considerarsi valida in quanto, a suo dire, non sarebbe stata necessaria la preventiva segnalazione.

Di diverso avviso la Cassazione che, pur dichiarando estinto il ricorso dell'automobilista per intervenuta transazione con il comune, ha colto l'occasione per ricordare ''l'obbligo di preventiva segnalazione dell'apparecchio'' di rilevazione della violazione del Codice della Strada: pena l'annullamento della multa.

(Ansa)